Il Dietista è l’operatore sanitario competente per tutte le attività finalizzate alla corretta applicazione dell’alimentazione e della nutrizione ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione all’attuazione delle politiche alimentari, nel rispetto della normativa vigente.
Il Dietista deve considerare se stesso al servizio del genere umano. Il suo atteggiamento e il suo agire devono essere guidati dal rispetto per le persone e dal desiderio di promuovere la salute.
Le regole del presente codice sono vincolanti per tutti i dietisti iscritti all’Associazione Nazionale Dietisti. La mancata conoscenza delle norme del presente codice non esime dalla responsabilità disciplinare.
Ogni atto professionale in contrasto con i principi indicati nel codice di etica sarà perseguito con le sanzioni disciplinari previste dalle leggi vigenti.
CAPO I. Responsabilità professionale
1. Il Dietista svolge la sua attività in tutti gli ambiti inerenti la nutrizione di individui e/o gruppi di popolazione in stato di salute o di malattia.
2. Il Dietista evita discriminazioni verso altre persone sulla base della razza, del sesso, del credo, della religione, dell’età e dell’origine.
3. Il Dietista deve attenersi agli atti di competenza del Profilo Professionale (D. M. 14 settembre 1994 n. 744).
4. Il Dietista deve evitare qualsiasi comportamento che possa screditare la professione.
5. Il Dietista ha il dovere di valutare il proprio operato nel tempo attraverso l’autoverifica e la riflessione critica sulle proprie esperienze
6. Il Dietista partecipa alla formazione professionale permanente e alla ricerca. Diffonde i risultati con l’obiettivo del miglioramento continuo della professione.
CAPO II. Responsabilità verso la società
1. Il Dietista deve interessarsi al benessere della popolazione collaborando con istituzioni, società scientifiche o enti pubblici (scuole, comunità per anziani ecc.), industrie del settore alimentare e della ristorazione collettiva, istituti di ricerca, per l’organizzazione e la promozione di progetti di studio e di interventi a carattere divulgativo e/o educativo.
2. Il Dietista verifica costantemente che il suo intervento nutrizionale sia fondato su dati scientificamente validati e aggiornati e/o basato sui “livelli di assunzione raccomandati” per la popolazione.
3. Il Dietista permette l’uso del suo nome o l’indicazione della sua professione per certificare informazioni nutrizionali riferite aprodotti e/o gruppi di prodotti, solo se:
ha direttamente supervisionato i requisiti nutrizionali del prodotto
la fonte dell’informazione è indicata
le affermazioni non contengono opinioni o aspettative, ma solo conoscenza
4. Il Dietista che desidera informare il pubblico ed i colleghi dei propri servizi usa informazioni veritiere e non notizie false e fuorvianti nell’ambito delle normative.
5. Il Dietista può raccomandare prodotti, in tal caso fornisce complete e chiare informazioni con dati circa la fonte dell’informazione.
6. Il Dietista non può avvalersi di cariche politiche o pubbliche o associative per conseguire vantaggi personali.
CAPO III. Responsabilità verso l’utente/cliente
1. Il Dietista fornisce informazioni sufficienti per permettere ai propri assistiti di prendere decisioni competenti e si accerta che questi comprenda e condivida le scelte assistenziali a lui dirette.
2. Il Dietista, nel caso di situazioni in contrasto con la coscienza personale e i principi etici che regolano la professione, s’impegna a trovare la soluzione operativa più idonea nel rispetto dell’autonomia e della dignità della persona. Solo in caso di conflitti insanabili si può valere dell’obiezione di coscienza.
3. Il Dietista deve mantenere il segreto professionale relativamente allo stato di salute della persona e alla sua vita privata.
4. Il Dietista raccoglie e gestisce i dati rispettando la riservatezza delle informazioni che giungono in suo possesso.
CAPO IV. Responsabilità verso gli altri operatori
1. Il Dietista mette a disposizione degli altri operatori sanitari le proprie competenze e collabora con loro lealmente per la salute dell’utente.
2. Il Dietista rispetta le competenze professionali degli altri operatori sanitari, collabora con loro attivamente adoperandosi a elevare lo standard qualitativo della prestazione.
3. Il Dietista ha il dovere di informarsi, presso gli altri operatori interessati, riguardo il piano assistenziale e terapeutico della persona a lui affidato.
CAPO V. Responsabilità verso i colleghi
1. Il Dietista deve collaborare con i colleghi al fine di condividere informazioni ed esperienze che possono contribuire a migliorare il livello professionale di ciascuno e ad elevare gli standard di pratica professionale.
2. Il Dietista deve mantenere vivo il principio etico della solidarietà collegiale, collaborando perché siano mantenuti la dignità e il rispetto del profilo professionale nella difesa dello spirito di onestà e di integrità della professione.
3. Il Dietista valuta obiettivamente, evitando i pregiudizi, le performance di colleghi, aspiranti colleghi e studenti, nonché le richieste di adesione all’Associazione, l’assegnazione di premi o altri riconoscimenti.
4. Il Codice Professionale deve essere conosciuto e rispettato anche dagli studenti dei corsi di Laurea durante l’effettuazione del tirocinio pratico.
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